No all'espulsione dello straniero irregolare se ha presentato la domanda di regolarizzazione ex art. 103 D.L. 34/2020

Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
09/04/2024 20:05

ILLEGITTIMA LA DETENZIONE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI SE LO STRANIERO HA PRESENTATO LA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE EX ART. 103. D.L. 34 DEL 2020.

 

In data 6 aprile 2024, il sig. (OMISSIS) di origini egiziane veniva sottoposto a normale controllo da parte degli agenti accertatori. In tale occasione gli stessi appuravano come il cittadino extracomunitario fosse sprovvisto di documenti idonei a provare la legale permanenza sul territorio italiano.

Per tali motivi gli agenti invitavano l’interessato a recarsi presso la questura di competenza per poi trasferirlo presso il CPR di Milano via Corelli in attesa di provvedimento di convalida da parte del Giudice competente.

 

A seguito di ciò il Questore di Milano con provvedimento n. (omissis) “tenuto conto della permanenza irregolare del sig. (omissis) sul territorio italiano e, tenuto conto dei precedenti penali, disponeva l’espulsione del cittadino egiziano con permanenza provvisoria dell’interessato presso il CPR di competenza”.

Venuto a conoscenza di tale illegittima espulsione, il cittadino straniero si rivolgeva allo studio dell’Avvocato Fabrizio Bloise il quale in sede di udienza di convalida  dinanzi al Giudice competente, rappresentava  come il cittadino fosse più che legittimato a permanere sul territorio italiano avendo lo stesso nell’anno 2020 presentato la domanda di regolarizzazione ex art. 103. d.l. 34 del 2020.

 

L’avvocato Fabrizio Bloise rappresentava, inoltre, come l’interessato avrebbe ormai da tempo radicato i propri interessi in Italia avendo coltivato rapporti sociali ed economici nella città d Milano, ove vive stabilmente con i propri familiari.

 

Con provvedimento iscritto nel procedimento avente n.r.g. (omissis) il Giudice accogliendo la tesi dello studio dell’avvocato Fabrizio Bloise ha disposto come “visto la documentazione depositata in atti dal Questore; visto altresì le controdeduzioni depositate e, rilevato che dalla documentazione in atti emerge che lo straniero ha presentato in data 18 giugno 2020 la domanda di emersione, in accoglimento della domanda dispone la revoca del decreto di espulsione ex art. 14, comma 1 bis Dlvo n. 286/1998”.

Dunque, Il Giudice accertata la regolare permanenza dello straniero in Italia provvedeva all’immediata revoca del decreto di espulsione con conseguente liberazione dello stesso dal CPR.

 

Trattasi di un provvedimento molto importante a tutela di tutti i soggetti che allo stato attuale sono sprovvisti di un valido titolo di soggiorno ma che comunque sono in attesa di regolarizzare la loro posizione a seguito della domanda emersione.

 

Di seguito il provvedimento. 

 

Avv. Fabrizio Bloise

 

CONTATTAMI

Chat on WhatsApp
 Per quale motivo ci stai contattando?