Tribunale ordinario di Milano: si all'indennizzo di accompagnamento se il soggetto non è in grado di deambulare
Con provvedimento del 30 aprile 2024 da parte del Tribunale ordinario di Milano, la sig.ra (OMISSIS) grazie al ricorso patrocinato dallo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise si è vista riconosciuta la c.d. indennità di accompagnamento da parte dell’I.N.P.S. territorialmente competente.
La sig.ra (Omissis), nello specifico, richiedeva in data 25 ottobre 2023 all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tra gli altri, l’indennità di accompagnamento; indennità tuttavia che veniva negata all’odierna ricorrente.
Al fine di far valere i propri diritti, la sig.ra Omissis si rivolgeva all’avvocato Fabrizio Bloise, il quale richiedeva al Giudice competente un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 c.p.c.
A seguito del deposito del ricorso e, tenuto conto della grave situazione medica della ricorrente, in via di autotutela l’Inps, tenuto conto che della relazione redatta dal CTP competente, riesaminava il verbale medico-legale redatto in data 21/12/2023, ritenendo parte ricorrente quale soggetta idonea a beneficiare dell’indennizzo di cui sopra.
Con decreto del 30 aprile 2024 il Tribunale di Milano sez. Lavoro stabiliva come “tenuto conto che l’Istituto ha provveduto a riesaminare il verbale medico-legale n. redatto in data 21/12/2023 in occasione della seduta della Commissione ASL di Milano, con il quale il ricorrente era stato riconosciuto INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%ed ha ritenuto invece sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere il soggetto “ INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) - indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda 25/10/2023”; rilevato che I.N.P.S. concludeva nei seguenti termini: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, preso atto del riconoscimento del requisito sanitario da parte della Commissione Medica dell’INPS con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (25/10/2023), dichiarare insussistente e/o cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio”. Rilevato che quanto operato da I.N.P.S. determina la cessazione della materia del contendere, poiché il quesito peritale verteva proprio sull’accertamento delle condizioni pagina 2 di 2 sanitarie legittimanti quanto concesso spontaneamente da I.N.P.S. nel corso del presente procedimento e dalla data della domanda; Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Trattasi di una importante vittoria in tema di invalidità civile volta a tutelare gli interessi dei soggetti a cui ingiustamente viene negata l’indennità di accompagnamento.
La citata pronuncia, si annovera tra le altre vittorie ottenute sempre nello stesso ambito. Vedasi decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma.
Avv. Fabrizio Bloise
Di seguito i provvedimenti