TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA: IL RICORRENTE HA DIRITTO AD OTTENERE UN PERMESSO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
Il Tribunale Ordinario di Roma, accoglie il ricorso proposto dall’Avv.to Fabrizio Bloise, sospendendo l’efficacia esecutiva del decreto di espulsione.
Nel mese di Aprile, il sig. (omissis), veniva a conoscenza del rigetto della domanda di protezione Internazionale, precedentemente notificata dalla Questura di Latina, con conseguente obbligo di abbandonare il territorio Italiano nel tempo massimo di 30 giorni.
Venuto a conoscenza di tale circostanza il ricorrente si rivolgeva allo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise, il quale dopo una attenta ed accurata analisi della documentazione, suggeriva l’impugnazione del provvedimento di rigetto.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti Della Persona e Immigrazione, in accoglimento del ricorso patrocinato dall’avv. Fabrizio Bloise, “considerato che nel provvedimento di rifiuto del Questore del permesso di soggiorno per protezione speciale, impugnato in questa sede, è contenuto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale; ritenuto che sussistano gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in considerazione dell’allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa della parte ricorrente; ritenuto che la protezione speciale rientri, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo di cui all’art 10, comma 3, Cost.; considerato che la protezione speciale può essere concessa anche nell’ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008), la cui domanda dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art 11, comma 1, lett. a) d.P.R. 394/1999 e art. 4 d.lgs. n. 142/2015; considerata, altresì la irragionevole situazione di disparità di trattamento che, a seconda della procedura prescelta per azionare il diritto e a fronte di situazioni sostanzialmente uguali, si verrebbe a creare, in palese contrasto con l’art. 3 Cost., qualora, anche nell’ipotesi in esame, alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto della protezione speciale non si accompagnasse il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, ritenuto, pertanto, che una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme comporti che alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto debba conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo (…)
Trattasi di una decisione cautelare di notevole importanza, per tutti i soggetti che sono vittime di un illegittimo quanto ingiustificato provvedimento di espulsione.
A seguito di tale provvedimento il ricorrente potrà legittimamente permanere in Italia.
Avv. Fabrizio Bloise
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