NUOVA VITTORIA AL TAR DEL LAZIO:  L’AMBASCIATA D’ITALIA  A YAOUNDE’  CONDANNATA A RILASCIARE IL VISTO DI STUDIO.

Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
13/02/2026 09:41

La Sezione Quinta Quater del TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio proposto contro il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia a Yaoundè.

La ricorrente, assistita dall'Avv. Fabrizio Bloise, impugnava il provvedimento di diniego del visto d'ingresso emanato dall'ambasciata italiana a causa di una presunta insufficienza reddituale. In particolare, l'Ambasciata d'Italia a Yaoundè avrebbe, erroneamente, ritenuto i redditi della studentessa non sufficienti rispetto ai parametri dell’ordinamento Italiano.

Grazie all’intervento dell’avvocato Fabrizio Bloise che nel corso del contenzioso ha dimostrato la sufficienza reddituale tale da garantire la permanenza in Italia della ricorrente, Il TAR del Lazio in un primo momento accoglieva la misura cautelare richiesta e successivamente confermava tale provvedimento, con la sentenza n. 2713/2026, accogliendo definitivamente il ricorso.

Nella citata sentenza il Collegio ha stabilito come “sussistono i presupposti per accogliere il ricorso in relazione ai profili di censura di carattere istruttorio e motivazionale, anche alla luce del disposto dell’ordinanza cautelare rimasta inottemperata, essendosi limitata la sede a ribadire con relazione istruttoria il precedente diniego; g) che risultano meritevoli di ulteriore approfondimento - previo colloquio e previo esame della documentazione depositata agli atti del presente giudizio – le voci di reddito documentate ai fini del sostentamento degli studi; che in linea di principio, comunque, secondo la giurisprudenza di sezione, è sufficiente la dimostrazione del possesso delle somme per il sostentamento del primo anno di studio, come previsto dalla Circolare Mur 2025/2026 relativa all’immatricolazione degli studenti internazionali, purché dall’esame del contesto non risulti evidente la precarietà del possesso delle somme; i) (…) gli studenti stranieri devono dimostrare di possedere un importo non inferiore ad Euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico, pari ad Euro 6947,33 annuali (pari a 13 mensilità); n) in ogni caso, a fronte della tipizzazione legale del requisito economico, la sede, che può valutare la effettività e solidità della provvista economica, non può tuttavia esigere il possesso di redditi ulteriori e sproporzionati rispetto al requisito legale; o) che la Sede diplomatica dovrà pertanto riesercitare il potere alla luce di quanto sopra chiarendo in contraddittorio con l’interessata, alla luce degli atti depositati in giudizio, la sussistenza dei requisiti di rilascio del visto e della genuinità della N. 09929/2025 REG.RIC. finalità di viaggio dichiarata nonché il rischio di permanenza in condizioni di illegalità sul territorio nazionale, valutazioni da addentellare tutte a chiari indici fattuali p) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati;”

Trattasi di una vittoria molto importante che consente a tutti i cittadini stranieri di accedere all’istruzione nel nostro paese.

La giustizia amministrativa afferma nuovamente che il diritto allo studio dello straniero non può essere sacrificato da dinieghi automatici e privi di reale valutazione da parte dell’Amministrazione.

Avv. Fabrizio Bloise

Scarica qui il provvedimento

 

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