Tribunale Ordinario di Roma : no all'espulsione dello straniero se risulta integrato nel tessuto sociale italiano.
Il Tribunale Ordinario di Roma, accoglie in via cautelare il ricorso proposto dall’Avv.to Fabrizio Bloise, sospendendo l’efficacia esecutiva del decreto di espulsione.
Nel mese di agosto 2024, una cittadina ecuadoriana, veniva a conoscenza del rigetto della domanda di protezione Internazionale, precedentemente notificata dalla Questura Capitolina, con conseguente obbligo di abbandonare il territorio Italiano nel tempo massimo di 30 giorni.
Venuta a conoscenza di tale circostanza la ricorrente si rivolgeva allo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise, il quale dopo una attenta ed accurata analisi della documentazione, suggeriva l’impugnazione del provvedimento di rigetto.
Nel corpo del ricorso ex art. 35 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 l’avvocato Fabrizio Bloise, oltre a censurare vizi formali, si focalizzava sulle condizioni di inespellibilità di cui era titolare la ricorrente, allegando tra gli atri copiosa documentazione circa l’integrazione sociale ed economica della cittadina italiana sul territorio italiano.
Il tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti Della Persona e Immigrazione, in accoglimento del ricorso patrocinato dall’avv. Fabrizio Bloise, “sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; considerato che nel provvedimento di rifiuto del Questore del permesso di soggiorno per protezione speciale, impugnato in questa sede, è contenuto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale; ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in considerazione dell’allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa della ricorrente, ( contratto di lavoro a tempo indeterminato e legami familiari ) che dovrà essere aggiornata la momento della decisione e che rivela allo stato ( incidenter tantum ) una condizione di inespellibilità, ( art. 19 tu 286/ 98); osservato che è proprio quest’ultima circostanza che giustifica il rilascio del permesso provvisorio, impregiudicato l’esito del giudizio, non potendo la ricorrente essere al contempo inespellibile ed irregolare sul territorio P.Q.M. dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dispone il rilascio di un permesso provvisorio di soggiorno per richiesta asilo.
Trattasi di una decisione cautelare di notevole importanza, per tutti i soggetti che sono vittime di un illegittimo quanto ingiustificato provvedimento di espulsione.
Avv. Fabrizio Bloise