PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL TRIBUNALE RIBALTA IL RIGETTO E RICONOSCE LA PROTEZIONE SPECIALE
Un iniziale rigetto della domanda di protezione internazionale si è trasformato in un esito favorevole grazie all’impugnazione proposta dall’Avv. Fabrizio Bloise.
Il cittadino straniero si era visto negare la protezione da parte del Questore di Latina. La decisione è stata però contestata in sede giudiziaria. In una prima fase, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego, consentendo così al ricorrente di rimanere sul territorio nazionale in attesa della decisione di merito. Successivamente, con sentenza definitiva, il Giudice ha accolto il ricorso riconoscendo la protezione speciale. Determinante è stato il percorso di integrazione dell’interessato nel tessuto sociale italiano: inserimento lavorativo stabile, radicamento sul territorio e consolidamento delle relazioni sociali.
Nello specifico, il Tribunale di Roma con sentenza del 23 febbraio 2026 ha stabilito come “tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l’integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch’esso indicativo dell’esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII) (…)
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l’attività lavorativa, con copia della relativa comunicazione UniLav, del contratto di assunzione e delle relative buste paga (…) P.Q.M. -il Tribunale riconosce, il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
La decisione assume particolare rilievo alla luce delle recenti riforme in materia di protezione internazionale. Il caso conferma infatti che, pur nel mutato quadro normativo, la protezione speciale continua a rappresentare uno strumento di tutela effettiva dei diritti fondamentali, soprattutto quando l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una lesione sproporzionata della vita privata e familiare della persona.
Una pronuncia che ribadisce come l’integrazione sociale possa assumere un ruolo centrale nella valutazione giudiziale e che conferma la permanenza, nell’ordinamento italiano, di spazi di tutela anche dopo le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.
Avv. Fabrizio Bloise