CITTADINANZA ITALIANA: IL TAR LAZIO ANNULLA IL DINIEGO E DISPONE IL RIESAME DELLA DOMANDA
L’aspirante cittadina italiana, venuta a conoscenza del diniego della cittadinanza, si rivolgeva allo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise.
Nel provvedimento testé citato, l’Amministrazione, oltre a rigettare la domanda per motivi inerenti a fatti penalmente rilevanti, fondava il diniego anche sulla presunta mancanza di deduzioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Ricevuta la notifica del provvedimento, l’interessata proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio; in tale sede, l’avvocato Fabrizio Bloise, oltre a rappresentare come i fatti penali oggetto di contestazione fossero del tutto irrilevanti, evidenziava come, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, la ricorrente avesse, seppur tardivamente, riscontrato il preavviso di rigetto e che, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto tener conto di tali deduzioni, non potendo legittimamente fondare il diniego sulla loro asserita assenza, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Con sentenza n. 5322 del 20 marzo 2026, il Tar Lazio in accoglimento della tesi proposta dallo studio legale dell’Avv. Fabrizio Bloise ha stabilito come “secondo il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale, “il termine di dieci giorni dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni degli interessati ancorché tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate N. 01530/2023 REG.RIC. dall’amministrazione procedente (T.A.R. Veneto, sez. II, 11.4.2018 n. 377 e nello stesso senso: T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 16/07/2021, n. 120; T.A.R. Molise sez. I - Campobasso, 29/04/2019, n. 144; T.A.R. Campania sez. II - Salerno, 12/12/2018, n. 1800) In definitiva, se l’amministrazione deve necessariamente attendere il decorso dei dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l’acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell’adozione dell’atto conclusivo” (T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 3 maggio 2024, n. 431). In conseguenza, ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso, avendo l’Amministrazione violato le garanzie partecipative, non tenendo conto delle osservazioni che la ricorrente, seppur tardivamente, ha inoltrato prima dell’adozione del provvedimento impugnato (avvenuta il 9 settembre 2022). Né l’Amministrazione può sostenere che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di atto ampiamente discrezionale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137), rispetto al quale vale il principio secondo cui “il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, 8.10.2021, n. 6743)” (Consiglio di Stato sez. I, 14 agosto 2023, n. 1138). Per tale assorbente ragione, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento del decreto impugnato (…) l’amministrazione è obbligata a rivalutare la posizione della ricorrente mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale (e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale), prendendo in considerazione la sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, i suoi legami familiari, la sua attività lavorativa nonché tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale”.
Trattasi di una vittoria molto importante, volta a tutelare tutti quei soggetti che, nonostante abbiano nel corso del tempo integrato i propri interessi sociali ed economici in Italia, si vedono rigettare la domanda di cittadinanza italiana, anche in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto.
Avv. Fabrizio Bloise