Il GIUDICE NON CONVALIDA L’ESPULSIONE. IL CITTADINO STRANIERO ILLEGITTIMANTE DETENUTO È LIBERO
Trattasi di una pronuncia molto importante quella ottenuta dallo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise che ha visto coinvolto un cittadino straniero che nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026, veniva ingiustamente trattenuto presso il Centro di Accoglienza di Ponte Galera.
La questura romana, dopo aver notificato il provvedimento di espulsione e, dopo aver applicato la misura restrittiva della detenzione nei confronti dell’interessato, richiedeva al Giudice competente la convalida dell’espulsione al fine di procedere con l’espatrio dell’interessato.
In sede di udienza di convalida, l’Avv. Fabrizio Bloise ha sottolineato come nel caso di specie, il cittadino straniero risulta essere genitore di una figlia presente sul territorio nazionale. Ha altresì evidenziato come nel caso di specie, l’interessato non è mai stato messo nelle condizioni di poter formalizzare (nel corso della detenzione) la richiesta di protezione internazionale, a nulla rilevando i precedenti penali tra l’altro risalenti nel tempo.
Il Giudice con provvedimento del 14 febbraio 2026 sposando la teoria dello studio legale dell’Avv. Fabrizio Bloise ha stabilito come “nel caso di specie, il cittadino straniero risulta essere genitore di una figlia presente sul territorio nazionale, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla difesa; Rilevato che l’art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), cui si conforma l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, riconosce a ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare; Considerato che, nella fattispecie concreta, sussiste un concreto e attuale pericolo che l’allontanamento dal territorio nazionale determini una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dalle disposizioni nazionali e sovranazionali sopra richiamate, anche in ragione del fatto che il decreto di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura in data 11.02.2026 e notificato in pari data, non ha ancora acquisito carattere di definitività, essendo tuttora pendente il termine per la relativa impugnazione; Considerato, altresì, che i precedenti penali dell’interessato risalgono all’anno 2018 e che la relativa pena risulta espiata; Ritenuto che restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza. Ritenuto, pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate e in applicazione del principio di proporzionalità, non sussistano i presupposti per la convalida del provvedimento di esecuzione immediata dell’espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Testo Unico Immigrazione PQM non sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 c 4 e 14 D. Lgs. 286/1998 NON CONVALIDA Il provvedimento del Questore in oggetto.
A seguito del provvedimento di cui sopra, il cittadino è libero. Trattasi di una pronuncia molto importante ove si tiene conto del percorso di integrazione sociale del cittadino straniero, che risulta occupato regolarmente, domiciliato in modo stabile e facilmente rintracciabile, elementi che rendono sproporzionata la misura del trattenimento e non urgente l’esecuzione dell’espulsione.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a valutare concretamente la situazione personale e giuridica dello straniero, anche alla luce dei principi di proporzionalità e del rispetto del diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Avv. Fabrizio Bloise