IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO AUTORIZZA LA REGOLARE PERMANENZA DEI GENITORI IN ITALIA
Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
15/04/2026 18:30

Il Tribunale per i Minorenni di Milano grazie all’intervento dello studio legale dell’Avv. Fabrizio Bloise  ha autorizzato a permanere sul territorio italiano due genitori stranieri, ai sensi dell’art. 31 D.lgs 286/98, per anni tre.

Il decreto in commento è interessante in quanto entrambi i genitori si trovavano sul territorio italiano privi di documentazione valida a soggiornare sul nostro territorio.  Il Tribunale, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente il superiore interesse dei minori rispetto all’ordine pubblico. 

Degna di pregio anche l’interpretazione offerta sui “gravi motivi” che giustificano l’autorizzazione ex art. 31 D.lgs 286/98 che possono essere individuati anche in situazioni “normali”, per le quali tuttavia, “con una verifica che deve essere effettuata nel caso concreto, può ravvisarsi l’effettivo pericolo che il minore, per l’età e le per le sue condizioni di salute (ovviamente fisica e psichica), non possa raggiungere uno sviluppo adeguato, in contrasto con il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia ed a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori”

Il Tribunale di Milano così ha statuito considerato che:  “la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito l’esegesi della normativa in oggetto, invitando l’operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l’orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogato e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare” (Sent. 25.10.2010 n. 21799). Tale orientamento appare ormai consolidato e ha trovato immediata conferma nelle sentenze n. 7516/2011, n. 5074/2018 e da ultimo la sentenza n. 15750/2019 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, che hanno ribadito la necessità di effettuare un giudizio prognostico, utilizzando un approccio interdisciplinare per l’interpretazione in concreto dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”. Anche le successive pronunce della Suprema Corte danno conto che “la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza di "gravi motivi" connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l'oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori”, “potendosi denegare l'autorizzazione solo nel caso in cui l'interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione” (Cass. Sez. I 30.11.2020 n. 27238; Cass. Sez. I 23.4.2021 n. 10849; Cass. Sez. I 30.6.2021 n. 18604 Cass. Sez. I 10.1.2203 n. 355); - pertanto, in linea di principio possono dirsi sussistenti le condizioni di grave pregiudizio psicofisico del minore previste dal 3° comma dell’art. 31 D.Lgs. n. 286/98 quando: 1) il minore sia affetto da una malattia/rara patologia sufficientemente seria da rendere sconsigliabile un rientro nel paese d’origine del bambino, dove non sono disponibili cure analoghe a quelle alle quali è sottoposto in Italia; 2) si è in presenza di una condizione di integrazione nel tessuto sociale prolungata e positivamente radicata del minore e dei genitori, tale da rendere pregiudizievole un suo rimpatrio a seguito del genitore espulso;  3) si è in presenza di nuclei familiari nei quali uno solo dei genitori sia privo di permesso di soggiorno, e, pertanto, l’espulsione del genitore potrebbe provocare una disgregazione del nucleo familiare con conseguente pregiudizio per il minore; 4) si tratti di minore in tenerissima età (significativamente considerata variabile dalla norma), sussista la effettiva idoneità del ricorrente ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantire la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui; ritenuto che  in applicazione dei principi di diritto formulati dalla Suprema Corte in relazione al caso di specie l’istanza avanzata da parte dei genitori dei minori sia accoglibile; la presenza dei ricorrenti in Italia appare necessaria al sano sviluppo dei minori; un eventuale rimpatrio dei bambini, in conseguenza di quello relativo ai genitori, sarebbe senz’altro pregiudizievole; P.Q.M.  visti gli artt.31 D.Lgs 286/98, 330 segg. c.c., deliberando in via definitiva AUTORIZZA  i sig.ri (omissis) a permanere in Italia a norma dell’art. 31 comma 3 del D.lgs. n. 286/1998 per anni tre dalla data della presente decisione e, quindi, sino al 18.02.2029.

 

Il Tribunale per i Minorenni di Milano dunque aderisce all’insegnamento della Cassazione SSUU secondo cui il requisito della eccezionalità della situazione legittimante la misura autorizzativa di cui all’art. 31 D.Lgs 286/98 deve ravvisarsi ogni qual volta si riscontri, nel caso concreto, qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che deriva, o è altamente probabile che deriverà al minore, dall’allontanamento del familiare o del suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.

Trattasi di una pronuncia molto importante soprattutto a tutela del minore la cui posizione, in caso di rimpatrio dei propri genitori sarebbe al quanto pregiudizievole.

Avv. Fabrizio Bloise

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