Cittadinanza Italiana iure sanguinis
Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull’art.1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Questo è l'orientamento seguito dal Ministero dell'Interno, tuttavia la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Requisiti per la cittadinanza Iure Sanguinis.
Per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis occorrono due requisiti basilari:
- la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l’avo emigrato);
- l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; vale a dire la mancata naturalizzazione straniera non solo dell’avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. Bisogna, in sostanza, dimostrare che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia mai interrotta.
Come si presenta la domanda
La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi con due modalità:
In via amministrativa:mediante istanza da presentare all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero), o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest’ultimo caso, per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza, l’interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007.
In via giudiziaria:mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con il patrocinio di un difensore, nel caso dei discendenti da linea materna nati prima del 1° gennaio 1948, e anche nei casi dei discendenti per via paterna, quando il Consolato competente a ricevere la domanda amministrativa presenta un’eccessiva fila d’attesa per convocare i richiedenti: attesa che “congela” il diritto del richiedente e quindi legittima quest’ultimo a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (tipico esempio è il Consolato di San Paolo, che per convocare i richiedenti impiega più o meno 12 anni).
Quali sono i documenti da presentare.
La documentazione utile per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis:
- copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
- atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
- copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
- in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
- in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
Ulteriore documentazione potrà essere richiesto a seconda del caso di spiecie.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).
Quali sono i tempi per ottenere la cittadinanza iure sanguinis?
La cittadinanza jure sanguinis in via amministrativa ha tempi molto differenti, a seconda di come viene presentata:
se il procedimento viene avviato personalmente in Italia:l’attesa varia in funzione del Comune dove si è scelto di incardinare la pratica (questa attesa dipende essenzialmente da quanto impiega il Comune a ricevere dai Consolati competente l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza da parte dei discendenti dell’avo italiano);
se invece la domanda è presentata all’estero:l’attesa varia in base al Consolato in cui viene presentata la domanda. Se ad esempio si tratta del Consolato di San Paolo è fatto noto che attualmente bisogna attendere 12 anni solo per essere convocati. Anche in altri Consolati in Brasile i tempi sono improbabili, per cui in tutti questi casi il richiedente ha pieno interesse ad agire dinanzi al Tribunale Civile di Roma per vedersi riconoscere la cittadinanza dal giudice, e per questo consigliamo di procedere con un’azione per il riconoscimento della cittadinanza via paterna.
I tempi per ottenere la cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale dipendono da molteplici fattori, non facilmente preventivabili.
Avv. Fabrizio Bloise