La riabilitazione penale

Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
19/02/2024 14:34

Ai sensi dell'art. 178 del codice penale, la riabilitazione "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti."

Essa può trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, ivi comprese quelle a pena condizionalmente sospesa.

 

La funzione principale è quella di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.

La riabilitazione viene concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

 

Il termine, fissato in generale in tre anni, decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta. Pertanto, se la pena detentiva è stata espiata, il termine inizia a decorrere dall’ultimo giorno di detenzione nella casa circondariale.

 

Invece, se con la condanna si è inflitta una pena pecuniaria, il termine per la riabilitazione decorre dal giorno in cui la multa o l’ammenda è stata pagata.

 

Occorre, altresì, sottolineare come ai fini della riabilitazione non sia sufficiente  la sola assenza di reati o di pendenze penali, bensì occorre che il condannato abbia dato prova effettiva, positiva e costante di buona condotta ad epoca successiva alla sentenza di condanna, oggetto dell'istanza di riabilitazione.

 

Il reo deve quindi avere iniziato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alle base di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove non abbiano rilevanza penale e non siano penalmente sanzionate.

 

E’ la legge n. 91 del 1992 all’art. 6 a prevedere espressamente che la riabilitazione penale elimina gli effetti preclusivi della condanna ai fini della concessione della cittadinanza italiana.

 

Tale istituto, infine, non deve essere confuso con l’estinzione del reato ovvero di “ogni effetto penale” che salvo in alcuni casi  non rimuove la causa ostativa alla concessione della cittadinanza.

 

Avv. Fabrizio Bloise

 

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