La Carta docenti spetta anche ai precari. Vittoria a Firenze e Crotone
Nuove vittorie dallo studio legale dell’Avvocato Fabrizio Bloise presso il Tribunale di Firenze sez. Lavoro – Sentenza n.r.g. 1077/2023 e di Crotone sez. Lavoro, Sentenza n.r.g. 1440/2023 sul riconoscimento della Carta docenti anche a favore dei precari.
Nello specifico, i ricorrenti pur avendo prestato attività lavorativa in qualità di docenti a tempo determinato, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, non avevano ricevuto la somma annua di euro 500,00, vincolata all’acquisto di beni e 2 servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Per tale motivo si rivolgevano allo studio legale dell’Avvocato Fabrizio Bloise, il quale adiva i rispettivi Tribunali competenti al fine di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento del Bonus, e conseguentemente condannare l’Amministrazione a corrispondere il bonus carta docente per gli anni scolastici oggetto di contestazione, oltre interessi come per legge.
Con le pronunce di cui sopra i rispettivi Tribunali di Firenze e Crotone in accoglimento della tesi dello studio legale dell’Avvocato Fabrizio Bloise e in particolare tenuto conto che nel caso di specie non vi è alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo e, tenuto conto come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, abbia ritenuto che “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. “ e che nel caso in esame è documentale che i ricorrenti abbiano svolto servizio fino al termine delle attività didattiche, i Tribunali di cui sopra in accoglimento della tesi del procuratore avv. Fabrizio Bloise hanno accertato il diritto di parte ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli a.s. indicati in ricorso tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di euro (….), tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994). In particolare, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, avendo parte ricorrente depositato, con nota del 12.02.2024, un valido e tempestivo atto interruttivo della prescrizione, ovvero la diffida inviata a mezzo PEC al Ministero resistente”.
Trattasi di una importante vittoria a tutela di tutti i docenti precari che pur avendo svolto la propria attività lavorativa non si vedono riconosciuto il c.d. bonus della carta docenti.
Avv. Fabrizio Bloise
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