La Cittadinanza Italiana per naturalizzazione 

Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
11/01/2024 17:34

La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o agli status posseduti  (art.9, legge 5 febbraio 1992 n.91).

 

Quali sono i requisiti  richiesti ?

a) Residenza almeno di 10 anni.

b) Conoscenza della lingua italiana (livello L2 B1).

c) Reddito.

d) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale.

 

a) residenza

Il periodo di residenza nel territorio italiano è l'unico requisito tassativamente richiesto dalla legge per l'ammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione da parte di un cittadino straniero. Tale requisito è da intendersi come continuativo. 

Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.

- Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.

- Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.

- Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.

- Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

  

b) Conoscenza della lingua italiana (livello L2 B1)

Il nuovo ex art 9, legge 5 febbario 1992 n.91 introdotto con il ex art 9, legge 5 febbario 1992 n. 91, prevede che "La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”.

Il certificato non è necessario solo se sei titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o sei hai sottoscritto un accordo di integrazione. Tale certificazione potrà essere rilasciata da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai Ministeri competenti: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed ex art 9, legge 5 febbario 1992 n.91.

 

c) Il reddito

Il reddito da considerare è quello relativo ai tre anni antecedenti alla domanda di cittadinanza (e fino alla fine del procedimento) nei seguenti limiti annuali. Nell'ambito della valutazione circa l'opportunità di concedere la cittadinanza italiana, il Ministero dell'Interno considera la situazione reddituale dell'interessato e dei familiari conviventi, utilizzando come parametro il tetto per l'esenzione della spesa sanitaria (art.3 - Decreto Legge n.382/1989 convertito in Legge n. 8 del 25 gennaio 1990) che prevede un reddito non inferiore ad:

- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;

-euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. 

- euro 8.263,31, incrementato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e con un'aggiunta di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

 

d) l'assenza di condanne penali e di pericolosità sociale.

L'assenza di precedenti penali, anche se non è espressamente prevista dalla legge quale requisito di ammissibilità della domanda di naturalizzazione, è considerato dalla dottrina un requisito naturale, ma non per questo inderogabile per l'accoglimento della domanda. La concessione della cittadinanza italiana, quindi, può essere preclusa a causa di precedenti penali, ma si dovrà valutare in concreto, caso per caso, la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente.

 

Come si presenta l'istanza di cittadinanza?

A partire da maggio 2015 è stato disposto dal Ministero dell'Interno l'invio telematico della domanda di cittadinanza, che, da giugno 2015 rappresenta l'unica modalità per formalizzare tale istanza. Non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei ma solo attraverso il portale dedicato nell sito del Ministero dell'Interno:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale del Ministero dell'Interno per l'invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID da associare entro il 31 dicembre 2021.

  

Quali sono i documenti necessari per la corretta presentazione della domanda di cittadinanza italiana?

1. Marca da bollo da 16 Euro

2. Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomaticao Consolare italiana  presente nello stato di provenienza del cittadino, oppure apostillato (secondo la normativa applicabile). Deve contenere tutte le generalità del richiedente.

3. Certificato penale  del Paese di origine. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).

4. Fotocopia del passaporto o della carta di identità

5. Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

6. Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico.

7. Autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti)

8. Modello CU, Unico e Modello 730

A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.

Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS.

9. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a b1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore stabilito dal Ministero. Il certificato non è necessario solo se sei titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o sei hai sottoscritto un accordo di integrazione.

10. Copia del versamento del contributo di € 250,00 da versare sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.

 

Avv. Fabrizio Bloise

 

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