CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: IL TAR MILANO ANNULLA IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO
Parte ricorrente, cittadino egiziano, faceva ingresso in Italia in data 08.09.2023. Lo stesso, essendo ancora minorenne, veniva collocato e affidato ai Servizi Sociali del Comune di La Spezia ed in possesso dei requisiti di legge otteneva il rilascio del permesso di soggiorno per minore età; sicché mediante kit postale presentava istanza volta alla conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato.
Tuttavia, l’amministrazione senza alcun preavviso di rigetto comunicava il diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.
Nel provvedimento di rigetto si legge che il cittadino egiziano, in sede d'istanza non ha documentato né la conclusione di un progetto educativo, né l'ottenimento del positivo parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, requisiti tassativamente richiesti dall'art. 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.; considerato che, in mancanza del suddetto positivo parere, nonché della conclusione di un progetto educativo, lo straniero risulta privo dei requisiti tassativamente richiesti dall'art. 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico.
Il cittadino straniero, venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto, si rivolgeva allo studio legale dell’Avv. Fabrizio Bloise, il quale proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
In tale sede, l’Avv. Fabrizio Bloise evidenziava come, nelle more del procedimento amministrativo, il ricorrente avesse provveduto a richiedere al Ministero competente il rilascio del parere previsto dalla normativa di riferimento. Deduceva, altresì, che l’omessa produzione di tale parere non potesse essere imputata al ricorrente, trattandosi di un adempimento sottratto alla sua disponibilità. Rilevava, infine, che il suddetto parere avrebbe natura non vincolante ai fini della conversione del titolo di soggiorno e che, pertanto, la sua mancanza non avrebbe potuto giustificare il rigetto dell’istanza. Con ordinanza n. 675 del 2026, il Tar Milano in accoglimento alla misura cautelare proposta dall’Avv. Fabrizio Bloise ha rappresentato come “alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso e della consolidata giurisprudenza - anche di questo Tribunale - in subiecta materia (v. ex multis T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, ord. 10 ottobre 2024, n. 1174), ordinare all’Amministrazione resistente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di procedere a un riesame della situazione, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta conversione del titolo di soggiorno; Ritenuto di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico (D.P.C.S. n. 134 del 2020) e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., precisando che l’Amministrazione è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura dello Stato”.
Tale provvedimento, ad avviso dell’avv. Fabrizio Bloise assume particolare rilevanza non solo per il ricorrente, ma anche per tutti i cittadini stranieri che si vedono rigettare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale pronuncia ribadisce infatti la necessità che l’Amministrazione proceda a una valutazione completa e conforme ai principi di proporzionalità e buon andamento, offrendo un’importante tutela giurisdizionale avverso provvedimenti di rigetto fondati su presupposti non imputabili al richiedente o su elementi privi di carattere vincolante.
Avv. Fabrizio Bloise