DECRETO FLUSSI: IL TAR PUGLIA SOSPENDE LA REVOCA DEL NULLA OSTA PER LAVORO SUBORDINATO

Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
06/06/2026 10:41

Con istanza del 2025,  il promittente datore di lavoro del ricorrente richiedeva l'ingresso (al fine di procedere alla sua successiva assunzione) nell'ambito del c.d. «Decreto Flussi».

La Prefettura di Taranto - Sportello unico per l'immigrazione rilasciava il nulla osta all'ingresso consentendo al cittadino straniero, munito di visto, di farvi ingresso sul territorio italiano, ove però non riusciva a contattare il datore di lavoro.

Il ricorrente - dopo avere diffidato, tramite lo studio legale dell’Avv. Fabrizio Bloise, l'Amministrazione a convocarlo per la sottoscrizione del contratto di soggiorno - apprendeva a seguito di istanza di accesso agli atti la revoca del nulla osta  per carenza documentale oltre che per l’inerzia del datore di lavoro che nelle more del procedimento risultava irreperibile.

La revoca, prevedeva altresì, l’obbligo per il lavoratore di abbandonare il territorio italiano.

A seguito di ciò, il lavoratore per il tramite dell’Avv. Fabrizio Bloise procedeva ad impugnare la revoca del nulla osta, rappresentando non solo l’inerzia del datore di lavoro che, di fatto, non si era mai reso disponibile alla prosecuzione del rapporto lavorativo, ma depositava una proposta di lavoro da parte di una nuova società nonché ulteriore documentazione utile a dimostrare la sua integrazione sul territorio italiano.

Il tar Lecce, sposando a pieno la teoria dello studio legale dell’Avv. Fabrizio Bloise, con ordinanza n. 286 del 2026 ha stabilito quanto segue: “considerato che, per quanto in atti, il ricorrente, ha ricevuto, una “proposta di contratto di assunzione per lavoro subordinato a tempo indeterminato” e ha dichiarato di aver conseguito l’attestato di idoneità alloggiativa e che, pertanto, nell’ambito di un compiuto bilanciamento dei contrapposti interessi in esame, appare opportuno mantenere ad hoc integra la vicenda controversa fino alla decisione di merito; salve le nuove determinazioni che l’Amministrazione intenderà assumere alla luce delle evenienze fattuali sopra richiamate; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza di Lecce, accoglie per le motivazioni esposte, l’istanza cautelare in epigrafe indicata e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento gravato.

Si tratta di una pronuncia di particolare rilievo in quanto, alla luce della normativa applicabile e considerata l'inerzia manifestata dal datore di lavoro nel corso del procedimento, ritenuto di fatto non interessato alla definizione della vicenda, il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi in gioco privilegiando la tutela del lavoratore, consentendogli di permanere sul territorio nazionale in vista dell'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo con diverso datore di lavoro.

Avv. Fabrizio Bloise

Scarica qui il provvedimento

CONTATTAMI

Chat on WhatsApp
 Per quale motivo ci stai contattando?